Ravvedimento operoso e DURC nella rottamazione quinquies: Le cose che ogni datore di lavoro deve conoscere
La riforma introdotta dal dal decreto legge 19 del 1994 convertito con la legge 56/2024 ha innestato nell’art. 1 della L. 296/2006 il nuovo comma 1175-bis, con cui il legislatore ha disegnato un meccanismo di «ravvedimento operoso» che consente al datore di lavoro di conservare i benefici normativi e contributivi già fruiti anche dopo un accertamento ispettivo, purché provveda a regolarizzare la propria posizione nei termini fissati dall’organo di vigilanza. Per le violazioni non regolarizzabili, il recupero è comunque limitato al doppio dell’importo della sanzione contestata.
Si tratta, nell’impianto, di un intervento opportuno. Ma la norma — come spesso accade quando si legifera per correggere rigidità pregresse senza un adeguato coordinamento sistematico — presenta due crepe che rischiano di comprometterne l’efficacia pratica.
Prima criticità: il solve et repete sostanziale
La prima criticità riguarda il rapporto tra ravvedimento operoso e diritto di difesa.
Il meccanismo del comma 1175-bis è lineare: se l’ispettore contesta una violazione regolarizzabile e assegna un termine per mettersi in regola, il datore che paga integralmente quanto richiesto conserva i benefici. Se non paga, li perde.
Ma cosa accade se il datore di lavoro ritiene la pretesa contributiva infondata e intende contestarla in giudizio? La norma non lo dice.
Il datore si trova di fronte a un bivio che non ammette compromessi: pagare per conservare i benefici, estinguendo l’obbligazione e pregiudicando — o quantomeno complicando — la successiva contestazione giudiziale; oppure non pagare e impugnare subito il verbale, perdendo però il beneficio del ravvedimento operoso.
In assenza di una clausola di salvezza che consenta il pagamento con espressa riserva di ripetizione senza che questo valga come acquiescenza, la norma introduce un solve et repete sostanziale difficilmente compatibile con la pienezza del diritto di difesa.
Un ulteriore profilo di criticità, che la norma non considera affatto, riguarda la posizione del datore di lavoro che, pur avendo subito un accertamento, intenda accedere a benefici contributivi non ancora richiesti, per i quali i termini prescrizionali siano ancora aperti: l’irregolarità contestata, anche se non ancora definitivamente accertata, potrebbe precluderglielo.
Seconda criticità: lo sdoppiamento DURC / decadenza nella rottamazione quinquies
La seconda criticità si annida nel rapporto tra le regole di decadenza dalla rottamazione quinquies e la disciplina del DURC.
Il comma 95 della L. 199/2025 stabilisce che la definizione agevolata non produce effetti — e quindi il debitore decade dal beneficio — solo in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, per i piani rateali.
Ma il comma 91, lettera g), rinvia per il DURC all’art. 54, comma 2, del D.L. 50/2017, il quale dispone l’annullamento di tutti i DURC già rilasciati dopo il mancato pagamento anche di una sola rata.
Il disallineamento è evidente e le sue conseguenze pratiche sono pesanti: un’impresa che ha aderito alla rottamazione quinquies e ha ottenuto DURC regolari grazie all’adesione stessa, può trovarsi con il DURC annullato dopo aver mancato una sola rata, pur essendo ancora formalmente dentro la definizione agevolata (per la quale ne servono due). Con tutto ciò che ne consegue in termini di appalti, benefici contributivi ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006, e qualsiasi atto per cui il DURC costituisce requisito di regolarità.
La ratio delle due norme è comprensibile: il comma 95 segue la logica delle definizioni agevolate, dove la decadenza è tradizionalmente ancorata a un numero predeterminato di rate non pagate; l’art. 54, comma 2, DL 50/2017 è norma speciale sul DURC, pensata per garantire la costante regolarità contributiva. Ma il coordinamento è mancato.
Cosa fare, in attesa di un chiarimento
La prima criticità — il solve et repete del ravvedimento operoso — richiederebbe un intervento normativo o una circolare interpretativa che chiarisca espressamente che il pagamento effettuato ai sensi del comma 1175-bis non costituisce acquiescenza e fa salva la successiva azione di accertamento negativo o di ripetizione dell’indebito.
La seconda criticità — durc – decadenza – potrebbe essere affrontata con un’interpretazione sistematica che, in presenza della dichiarazione di adesione alla rottamazione, subordini l’annullamento del DURC non al mancato pagamento di una singola rata ma alla decadenza dalla definizione agevolata.
Ma in mancanza di un intervento chiarificatore, il rischio di vedersi annullare il DURC dopo un solo mancato pagamento è concreto e difficilmente percorribile una opposizione in sede giudiziale.
Nelle more, per il professionista e per il datore di lavoro, la prudenza impone di considerare entrambe le criticità nella valutazione dei rischi: il ravvedimento operoso è un’opportunità reale, ma non è — oggi — una garanzia piena, né sul fronte della tutela giudiziale né su quello della tenuta del DURC in costanza di piani rateali.