TURISMO. Ottimizzazione del costo del lavoro

Ottimizzazione del costo del lavoro I fringe benefit (comma 3) sono esenti fino a 1.000 euro annui, elevati a 2.000 euro per lavoratori con figli a carico, come previsto dall’art. 1, comma 16, L. 213/2023, prorogato dalla L. 207/2024 fino al 2027. In tale ambito rientrano anche rimborsi utenze, affitti e mutui prima casa. I buoni pasto seguono un regime autonomo di esenzione (art. 51, comma 2, lett. c), fino a 8 euro giornalieri se elettronici.Il welfare aziendale (art. 51, comma 2 e art. 100 TUIR) consente invece l’erogazione di servizi e rimborsi con finalità sociale senza limiti di importo e senza imposizione, se rivolto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Per il settore Turismo Per il settore turismo è prevista una misura specifica sul lavoro: l’art. 39 del D.L. 48/2023, più volte prorogato, riconosce ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, con reddito entro i limiti previsti, un trattamento integrativo sulle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo, con effetto di incremento del netto in busta senza aggravio contributivo per il datore. Premio di risultato Resta inoltre utilizzabile la disciplina dei premi di risultato (art. 1, commi 182 ss., L. 208/2015), con imposta sostitutiva agevolata, ulteriormente ridotta nelle ultime annualità. In alternativa, tali premi possono essere convertiti in welfare con totale esenzione. In fase di assunzione conviene confrontarsi con i consulenti aziendali (commercialista o CdL o Avvocato del Lavoro) per strutturare il pacchetto retributivo distinguendo: una componente flessibile in fringe benefit entro soglia, una componente in welfare non imponibile e una componente variabile collegata ai picchi di attività, gestita tramite premi e maggiorazioni.